Regolamento del parcheggio in via dei petroli 5,30175 Marghera Venezia – Tel./Fax 0415316684

Articolo 1 – ACCETTAZIONE – Il semplice atto della consegna dell’autovettura per il parcheggio presuppone l’integrale e incondizionata accettazione da parte del consegnatario del presente regolamento in ogni sua clausola

Articolo 2 – OGGETTO – Il contratto di parcheggio ha per oggetto il posteggio dell’autovettura. Il posto macchina all’interno del parcheggio sarà determinato dal personale di servizio secondo la disponibilità di volta in volta riscontrata al momento della consegna dell’autovettura. La Direzione si riserva il diritto di spostare il veicolo, per ragioni di diversa distribuzione interna o per qualsiasi esigenza, in un posto diverso da quello indicato inizialmente.

Articolo 3 – POSTEGGIO – Il posteggio potrà essere convenuto per giorni singoli o in abbonamento mensile alla tariffa di cui alla tabella esposta all’interno. La tariffa varia dalle ore 00:00 alle 24:00, quello in abbonamento mensile dalle ore 00:00 del primo giorno del mese alle 24:00 dell’ultimo giorno del mese. Gli eventuali contratti di posteggio stipulati dopo il primo del mese non derogheranno al sistema rappresentato, pertanto il sistema dell’abbonamento non potrà mai intendersi convenuto ed accettato per frazione del mese. La convenzione in abbonamento si intende riservata alla persona interessata dell’autovettura con precise indicazioni del tipo e targa del veicolo: qualunque variazione, anche di uno solo di questi dati, non comunicata alla Direzione del parcheggio, comporterà automaticamente la cessazione dell’abbonamento per motivi derivanti dall’applicazione delle norme di Pubblica Sicurezza. L’abbonamento avrà durata di mesi sei e s’intenderà tacitamente rinnovato di mese in mese salvo disdetta da una delle parti da darsi a mezzo lettera raccomandata o attraverso apposito modulo fornito dalla Direzione o tramite fax, da consegnare almeno 15 giorni prima della scadenza del mese. Trascorso tale termine il contratto di posteggio s’intenderà rinnovato per il mese successivo. Il cliente non potrà in alcun caso e per qualsiasi ragione rifiutare il pagamento del canone d’abbonamento per il mese successivo. Nessun beneficio o sconto potrà essere richiesto nel caso di mancato utilizzo del posteggio per ferie o viaggi o per qualsiasi altra causa o motivo, anche per la presunta possibilità che nel frattempo lo spazio utilizzato per il posteggio dell’autovettura temporaneamente assente sia stato diversamente utilizzato.

Articolo 4 – PAGAMENTI – Il pagamento dell’importo per il posteggio giornaliero dovrà avvenire all’atto stesso del ritiro della vettura. Per le vetture in transito posteggiate per lunghi periodi, il pagamento dovrà essere effettuato entro un periodo massimo di 30 giorni di sosta. Il pagamento dell’importo dell’abbonamento mensile e delle prestazioni dovrà avvenire anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni singolo mese. Trascorso senza giustificato motivo il termine utile per il pagamento del canone d’abbonamento, il contratto di posteggio mensile si intenderà scaduto e la Direzione del parcheggio potrà rifiutare l’ulteriore posteggio dell’autovettura, salvo ogni diritto conseguente l’inadempimento. Inoltre, in caso di ritardo o di mancato pagamento entro i termini sopra indicati, la Direzione del parcheggio è autorizzata a considerare la vettura in posteggio in transito con la conseguente applicazione della tariffa giornaliera.

Articolo 5 – RITIRO – A norma dell’articolo 2756 del Codice Civile, I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese, ed inoltre il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito. Pertanto le vetture potranno essere ritirate solo dopo aver interamente pagato l’importo dovuto per il posteggio.

Articolo 6 –  DISCIPLINA DEI SERVIZI – Per ogni autovettura presa in consegna, sia in transito, sia in abbonamento, verrà rilasciato apposito documento che dovrà essere esibito e consegnato al personale del parcheggio per il ritiro della vettura stessa. L’automezzo verrà consegnato a chiunque si presenti munito di tale documento. La Direzione del parcheggio viene sollevata da ogni responsabilità inerente la consegna della vettura, anche se effettuata nei confronti di abusivi portatori del suddetto documento. In caso di smarrimento o di furto del tagliando o della tessera di abbonamento, il cliente deve avvisare tempestivamente del fatto la Direzione del parcheggio e disporre espressamente il fermo del veicolo, che quindi verrà consegnato solo a chi dimostrerà di esserne il proprietario.

I clienti sono tenuti alla scrupolosa osservazione delle seguenti norme:

  1. La velocità di spostamento delle vetture, nell’ambito del parcheggio, non deve superare il passo d’uomo, e deve essere comunque tale da non provocare pericolo per le persone, cose, animali.
  2. È proibito eseguire personalmente oppure fare eseguire da terzi all’interno del parcheggio lavori di riparazione, pulizia, manutenzione dell’autoveicolo.
  3. È vietato lasciare animali sia all’interno delle autovetture che nell’area del parcheggio.
  4. Ai signori clienti abbonati viene rilasciato un tagliando mensile da esporre sul parabrezza e l’apposita tessera, che dovranno essere esibiti al personale di servizio per il ritiro dell’autovettura.

Articolo 7 – CHIAVI – In conformità alle norme di sicurezza, l’autovettura dovrà essere consegnata aperta e munita di chiavi di accensione e sblocco di eventuali antifurto, onde assicurare il rapido sgombero del parcheggio in caso di emergenza.

Articolo 8 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ – La Direzione non risponde in alcun caso degli oggetti lasciati nell’automezzo o di parti del veicolo interne ed esterne. Inoltre la Direzione del parcheggio non risponde dei danni di qualsivoglia specie o natura che derivassero agli autoveicoli posteggiati per fatto ad essa non imputabile o dovuto ad imperizia negligenza del cliente o di suoi mandatari. Eventuali danni subiti dagli autoveicoli devono essere contestati al momento del ritiro della vettura. Nel caso di eventuali danni agli autoveicoli nel parcheggio causati dal personale del parcheggio stesso, la Direzione provvederà nel più breve tempo possibile alla riparazione del automezzo a propria cura e spese, rinunciando il cliente a provvedere direttamente alla riparazione dell’autoveicolo nonché ad ogni richiesta per “fermo tecnico”. Nel caso di danni dovuti ad urto, collisione, investimento, etc., provocati dai clienti all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti del cliente che lo ha causato.

Articolo 9 – RECLAMI – Ogni eventuale reclamo da parte del cliente a carico del parcheggio e/o relativo ai servizi, dovrà essere reso noto per iscritto direttamente alla Direzione del parcheggio, essendo vietata ogni discussione con il personale dipendente.

Articolo 10 – EVENTI STRAORDINARI – La Direzione si intende esonerata da qualsiasi onere, subito dal cliente per eventi straordinari indipendenti dalla volontà della Direzione stessa, quali ad esempio sommosse, agitazioni, scioperi, perturbazioni atmosferiche, etc., per cui venisse a cessare l’attività del parcheggio. Il cliente non potrà pretendere il rimborso di quanto già versato per il posteggio e relative prestazioni, e dovrà attenersi alle norme di emergenza adottate dalla Direzione del parcheggio.

Articolo 11 – CONTROVERSIE – Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile che disciplinano la materia. Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.